Articolo 26 - Definizione

 
Per favorire l’esercizio del diritto allo studio, le biblioteche garantiscono agli studenti diversamente abili dell’Ateneo i servizi di consultazione delle risorse bibliografiche in rete mediante postazioni dedicate e attrezzate per le disabilità, nonché l’accesso ai servizi di document delivery telematico interno di cui al precedente art. 22.