Articolo 17 - Termini per la restituzione e sanzioni

Le opere in prestito vanno restituite alla scadenza di cui al precedente art. 14.

Trascorso il termine di cui all’art. 14, verrà inviato all’utente in difetto un sollecito per la restituzione delle opere, fino ad un massimo di tre solleciti.

La mancata restituzione delle opere date in prestito e sollecitate o la restituzione delle opere con danneggiamenti comporterà per l’utente, su richiesta del Responsabile della biblioteca di riferimento, il rimborso a favore dell’Università di una somma pari al valore di mercato dell’opera stessa o l'acquisto per la biblioteca di una copia della medesima, nonché l’esclusione dai servizi di biblioteca per un periodo di almeno sei mesi. In caso di recidiva, l’utente sarà definitivamente escluso dai servizi di biblioteca.