Articolo 24 - Definizione

Il servizio di fotoriproduzione per uso personale di articoli o parti di libri, all’interno dei locali della biblioteca, è consentito nel rispetto della normativa in materia di diritto d’autore.
Il materiale di pregio, o comunque suscettibile di danneggiamento, può essere riprodotto solo su autorizzazione del direttore del CBD.
Per le riproduzioni fotografiche e filmografiche, o effettuate con altri mezzi tecnici, di opere possedute dalle biblioteche di Ateneo, è necessario inoltrare richiesta di autorizzazione al direttore del C.B.D.