Articolo 21 - Condizioni di accesso al document delivery attivo esterno

Il personale di biblioteca assicura la propria assistenza agli utenti di cui all’art. 2, punto 1, lettere a., b. ed e., al fine di consentire agli stessi l’accesso al document delivery attivo di articoli o parti di libri non disponibili presso le biblioteche di Ateneo.

Gli utenti si impegnano ad avvalersi della riproduzione digitale ricevuta in document delivery ad esclusivo uso personale, in osservanza di quanto disposto dalla normativa in materia. Il servizio verrà erogato agli utenti interessati alle condizioni indicate dalle biblioteche esterne al SBA che dispongono del libro o dell’articolo e sotto la responsabilità degli stessi utenti ammessi al document delivery.